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Raggiunta intesa sul Regolamento imballaggi

I negoziatori del Parlamento e del Consiglio UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sul nuovo Regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio [in aggiornamento]. 4 marzo 2024 20:40

Molto atteso dagli operatori del settore, non senza apprensione, è stato raggiunto oggi l'accordo provvisorio tra Parlamento e Consiglio UE sul nuovo Regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio (PPWR) messo a punto dalla Commissione e successivamente modificato dal Parlamento (leggi articolo).
In base alle prime informazioni disponibili, è passata la versione più restrittiva sui packaging monouso in plastica da bandire dal 1 gennaio 2030: l'elenco comprende gli imballi per frutta e verdura fresca non trasformata; imballaggi per alimenti e bevande riempiti e consumati in bar e ristoranti; monoporzioni di alimenti quali condimenti, salse, panna, zucchero; confezioni per prodotti da toilette distribuiti negli alberghi e il film termoretraibile per l'avvolgimento di bagagli negli aeroporti.
Al bando anche i sacchetti monouso in plastica ultraleggeri (sotto 15 micron di spessore), a meno che non siano necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio primario di alimenti sfusi per prevenire sprechi alimentari.
Per quanto concerne gli obiettivi di contenimento degli imballaggi, il testo prevede di ridurli del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, imponendo ai paesi membri di tagliare, in particolare, la quantità di rifiuti di imballaggio in plastica.
Per prevenire effetti negativi sulla salute, il Parlamento ha ottenuto l’introduzione del divieto all’uso delle cosiddette sostanze chimiche persistenti (“forever chemicals”) come i PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti.
Un altro tema di cui si attendeva con apprensione il pronunciamento riguarda le prescrizioni in termini di riutilizzo e ricarica, con obiettivi vincolanti al 2030 e target indicativi al 2040. I negoziatori hanno fissato un obiettivo specifico di riuso per le bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande deperibili), pari ad almeno il 10% da raggiungere entro il 2030. Gli obiettivi di riuso riguardano anche imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi quelli per merci pericolose o apparecchiature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e quelli raggruppati.
Gli Stati membri avranno però facoltà di introdurre una deroga di cinque anni, a determinate condizioni.  Ad esempio se lo stato membro supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclo da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio del 2030; oppure se  è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di prevenzione rifiuti. Oppure se gli operatori hanno adottato un piano aziendale di prevenzione e riciclo dei rifiuti che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti previsti dal regolamento. Sono inoltre esentate le microimprese.
Chi distribuisce bevande e cibi da asporto nell'ambito della ristorazione dovrà offire ai consumatori la possibilità di portare da casa il proprio contenitore. Inoltre, questi operatori dovranno impegnarsi a confezionare almeno il 10% dei prodotti in un formato di imballaggio riutilizzabile, sempre entro il 2030.
Su richiesta del Parlamento, gli Stati membri dovranno anche incentivare ristoranti, mense, bar, caffetterie e servizi di ristorazione a servire acqua corrente (ove disponibile, gratuitamente o a un costo di servizio contenuto) in un contenitore riutilizzabile o ricaricabile.
In termini generali, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili, secondo criteri rigorosi da definire attraverso una legislazione ad hoc. Sono previste alcune esenzioni per legno, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana o cere.
L’accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 relativi al contenuto minimo di riciclato negli imballaggi di plastica. Sono esentati quelli in plastica compostabile e gli imballaggi la cui componente in plastica rappresenta meno del 5% del peso totale dell’imballaggio.La Commissione è chiamata a valutare, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi in plastica biobased e, sulla base di tale valutazione, a stabilirne i requisiti di sostenibilità. Secondo le nuove norme, entro il 2029  gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90%  delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori per bevande in metallo. Per raggiungere tale obiettivo, sono tenuti a istituire sistemi di deposito cauzionale  (DRS). I requisiti minimi per i DRS non si applicano ai sistemi già in essere prima dell’entrata in vigore del regolamento, se questi raggiungono l’obiettivo del 90% entro il 2029.Inoltre, si è  convenuto esentare dall'obbligo del deposito su cauzione gli Stati membri che raggiungeranno un tasso di raccolta differenziata superiore all'80% nel 2026, purché presentino un piano di attuazione con una strategia per raggiungere una raccolta differenziata generale del 90%.
“Per la prima volta in una legge ambientale, l’UE sta fissando obiettivi per ridurre il consumo di imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato - ha commentato la relatrice, l'eurodeputata belga Frédérique Ries (nella foto) - . Chiediamo a tutti i settori industriali, ai paesi dell’UE e ai consumatori di fare la loro parte nella lotta contro l’eccesso di imballaggi". Affinché il Regolamento entri in vigore, manca ancora un passaggio formale: l'approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’UE. Quindi, il nuovo Regolamento sarà applicato automaticamente dopo 18 mesi.
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Publication date: 04/03/2024

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