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Spunta nuova bozza del regolamento imballaggi

Rivisti al ribasso gli obblighi di riutilizzo per le bottiglie in materiale plastico, scompare il divieto per gli imballaggi in plastica compostabile. 29 novembre 2022 08:55

In attesa della presentazione al Parlamento europeo, prevista per mercoledì 30 novembre, sta circolando una nuova bozza del Regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggi redatta dalla Commissione europea come revisione della Direttiva 94/62/CE (vedi allegato). Rispetto alla prima versione sono state apportate alcune modifiche che rispondono in parte alle critiche sollevate nelle settimane scorse dalle associazioni di settore. Riportiamo brevemente quelle che riguardano più da vicino gli imballaggi in plastica.

RICICLABILITÁ. L'articolo 6 impone che tutti gli imballaggi debbano essere riciclabili a partire dal 2030, secondo requisiti di ecodesign che saranno fissati dalla Commissione, con un aggiustamento previsto nel 2035.

DEPOSITO SU CAUZIONE. L'introduzione del deposito su cauzione (DRS) sulle le bottiglie monouso per bevande entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2029, un anno più tardi risptto alla prima stesura del regolamento.

OBIETTIVI DI RICICLO E CONTENUTO DI RICICLATO. I target di riciclo restano quelli della prima bozza: 65% in peso per tutti gli imballaggi entro il 2025 e 70% nel 2030, con percentuali differenziate in base al materiale: entro il 2025 sono del 25% per il legno, 50% per plastiche e alluminio, 70% nel caso di vetro e metalli ferrosi, 75% per carta e cartone. L'asticella si alza nel 2030, con gli imballaggi in plastica che passano al 55% dell'immesso al consumo. Nel conto dovrebbero entrare anche i rifiuti di imballaggio esportati al di fuori dell'Europa, a patto che venga dimostrato l'effettivo riciclo nei paesi di destinazione.
Rivisti i target di contenuto di riciclato per gli imballaggi in plastica (escluse le bioplastiche): nelle bottiglie monouso per bevande è del 30% da raggiungere entro il 2030 e del 65% nel 2040. Per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto, gli obiettivi sono differenziati in base al materiale: se in PET, il contenuto di riciclato deve arrivare al 30% entro il 2030 e al 65% dal 2040; se in plastica diversa dal PET, invece, le percentuali obblgatorie sono pari rispettivamente al 10% e al 50%. Per tutti gli altri imballaggi in plastica, il contenuto minimo parte invece dal 35% (2030) per arrivare comunque al 65% nel 2040.
Resta la possibilità di modificare temporaneamente i criteri in caso di scarsa disponibilità di materiale rigenerato o di prezzi troppo elevati.

COMPOSTABILI. Novità anche negli imballaggi biodegradabili e compostabili. Resta l'obbligo per bustine tè, cialde per caffè, bollini adesivi apposti su frutta e verdura e sacchetti di plastica ultraleggeri (e opzionalmente per gli shopper, se è presente la raccolta differenziata dell'organico) di essere compostabili in impianti industriali entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, ma scompare il divieto di immissione sul mercato per tutte le altre tipologie di packaging, a condizione che siano riciclabili e non interferiscano con il riciclo delle altre frazioni di rifiuti.

OBBLIGO DI RIUSO. La nuova bozza mantiene gli obiettivi obbligatori di riutilizzo e ricarica, differenziati per tipologia di imballaggio, ma rivede al ribasso i valori relativi alle bottiglie per bevande (articolo 26): 10% entro il 2030 e 25% nel 2040 (5 e 15 percento nel caso del vino), accogliendo così le richieste delle aziende del settore.

Rimandiamo a un'analisi più approfondita quando verrà resa pubblica la versione definitiva del regolamento. Probabilmente già domani, 30 novembre, nell'ambito del Pacchetto UE sull'economia circolare.

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Publication date: 29/11/2022

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