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Regolamento imballaggi UE punto per punto

Vediamo in dettaglio le principali indicazioni che riguardano obiettivi di riciclo, contenuto di riciclato, riutilizzo degli imballaggi etichettatura e prevenzione. 30 novembre 2022 19:07

Dopo i rumors arrivano le prime conferme sulle modifiche alla Direttiva 94/62/CE su imballaggi e rifiuti da imballaggio che la Commissione europea vuole introdurre attraverso un nuovo regolamento (in allegato testo e allegati), presentato oggi al Parlamento (leggi articolo).
Alcuni punti sono particolarmente critici e riguardano il settore degli imballaggi in plastica e bioplastica: nuovi obiettivi di riciclo, contenuto vincolante di riciclato nelle confezioni, target vincolanti di riutilizzo, etichettaura e misure per la prevenzione della produzione di rifiuti.

RICICLABILITÁ. Il regolamento, all'articolo 6, impone che tutti gli imballaggi siano progettati per essere riciclabili entro il 1° gennaio 2030 e che lo siano su larga scala dal 2035, con alcune eccezioni, come nel caso dei prodotti medicali e diagnostici.

OBIETTIVI DI RICICLO. All'articolo 46, a partire dal 31 dicembre 2025 vengono elevati gli attuali obiettivi di riciclo: 65% in peso per tutti i rifiuti da imballaggio, con percentuali minime secondo il materiale e nel tempo: entro il 2025 sono del 25% per il legno, 50% per plastiche e alluminio, 70% nel caso di vetro e metalli ferrosi, 75% per carta e cartone. L'asticella viene ulteriormente alzata nel 2030, con un target generale che sale al 70%, mentre per gli imballaggi in plastica arriva al 55% dei rifiuti da imballaggio generati.

CONTENUTO MINIMO DI RICICLATO. All'articolo 7 del regolamento vengono fissati i contenuti minimi di riciclato da post-consumo che dovranno essere adottati a partire dal 1° gennaio 2030, con un ulteriore inasprimento dieci anni più tardi. Per i packaging sensibili al contatto, se realizzati in PET la percentuale è fissata al 30% dal 2030 e al 50% a partire dal 2040. Se sensibili al contatto, in plastica, ma non in PET, le percentuali sono pari rispettivamente al 10% e al 65%. Le bottiglie monouso fanno caso a sé stante: si va dal 30% del 2030 al 65% nel 2040. Per tutti gli altri imballi in plastica si parte dal 35% per arrivare al 65% nel 2040. Sempre esclusi gli imballaggi di prodotti medicali e diagnostici, nonché tutti quelli in plastica compostabile.
Sempre dal 1° gennaio 2023, il contributo EPR dovrà essere modulato in funzione della quantità di riciclato presente nei packaging.

IMBALLAGGI COMPOSTABILI. Secondo l'articolo 8, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, dovranno essere compostabili a livello industriale i bollini adesivi apposti su frutta e verdura, i sacchetti di plastica ultraleggeri, le bustine per il e le cialde per caffè. Tutti gli altri imballaggi potranno essere prodotti con materiali compostabili, comprese le bioplastiche, solo se si dimostra che vengono riciclati senza pregiudicare la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

PREVENZIONE DEI RIFIUTI. L'imballaggio deve essere progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenuto conto del materiale di cui è composto. Sono banditi quelli non necessari o con caratteristiche finalizzate esclusivamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, inclusi doppie pareti, doppi fondi e strati non necessari. Anche lo spazio vuoto deve essere ridotto al minimo.
Alcuni specifici formati, riportati in allegato, non potranno essere immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2030: imballaggi multipli di confezioni monouso, imballi di frutta e verdura con peso inferiore a 1,5 kg, contenitori in polistirene espanso per asporto, buste per salse, condimenti e, più in generale confezioni monouso per cibi e bevande nel settore della ristorazione e alberghi (Horeca), così come flaconcini per cosmetici e cura della persona.
Gli stati membri dovranno ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio, rispetto ai livelli 2018, del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040.

IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI E RICARICABILI. É una delle norme più discusse del nuovo regolamento. Introduce infatti percentuali minime di imballi riutilizzabili che dovranno essere immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2030, in funzione della tipologia. Riguarda soprattutto gli imballaggi per il trasporto - e nel caso di grandi elettrodomestici arriva anche al 90% -, ma interessa anche confezioni di uso comune come tazze, vassoi per alimenti e bottiglie: 20% dal 2030 e 80% dal 2040 per i contenitori per bevande da asporto; rispettivamente 10% e 40% per le confezioni da asporto di alimenti pronti al consumo; 10% e 25% per le bottiglie contenenti bevande analcoliche (acqua compresa) e alcoliche, ad eccezione del vino che gode di un trattamento di favore (5% dal 2030 e 15% dal 2040).

ETICHETTATURA. Gli imballaggi dovranno essere provvisti di un'etichetta che riporta informazioni sui materiali utilizzati, compresi riciclati e bioplastiche sull'eventuale riutilizzabilità e sulla destinazione del rifiuto in caso di raccolta differenziata.

DEPOSITO SU CAUZIONE. I paesi membri dovranno avviare sistemi per la raccolta separata delle bottiglie in plastica con volume fino a tre litri e delle lattine di allumino attraverso un sistema di deposito su cauzione (DRS) a partire dal 1° gennaio 2029, ad eccezione dei contenitori per vino, latte e alcuni prodotti caseari. É Prevista una deroga per i paesi che raccolgono separatamente   almeno il 90% delle quantità immesse a consumo, anche attraverso la raccolta selettiva.

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Allegati dell'articolo Annexes to the proposal(1).pdf Proposal for a Regulation on packaging and packaging waste(1).pdf Numero di letture: 212

Publication date: 30/11/2022

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