I negoziatori del Parlamento e del Consiglio UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sul nuovo Regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio [in aggiornamento]. 4 marzo 2024 20:40
Molto atteso dagli operatori del settore, non senza apprensione, è stato raggiunto oggi l'
accordo provvisorio tra
Parlamento e
Consiglio UE sul nuovo
Regolamento su
imballaggi e rifiuti da imballaggio (PPWR) messo a punto dalla Commissione e successivamente modificato dal Parlamento (
leggi articolo).
In base alle prime informazioni disponibili, è passata la
versione più restrittiva sui packaging
monouso in
plastica da bandire dal
1 gennaio 2030: l'elenco comprende gli imballi per
frutta e
verdura fresca non trasformata; imballaggi per alimenti e bevande riempiti e consumati in bar e ristoranti;
monoporzioni di alimenti quali condimenti, salse, panna, zucchero; confezioni per
prodotti da toilette distribuiti negli alberghi e il film
termoretraibile per l'avvolgimento di bagagli negli aeroporti.
Al bando anche i
sacchetti monouso in plastica
ultraleggeri (sotto 15 micron di spessore), a meno che non siano necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio primario di alimenti sfusi per prevenire sprechi alimentari.
Per quanto concerne gli
obiettivi di
contenimento degli imballaggi, il testo prevede di ridurli del
5% entro il
2030, del
10% entro il
2035 e del
15% entro il
2040, imponendo ai paesi membri di tagliare, in particolare, la quantità di rifiuti di imballaggio in plastica.
Per prevenire effetti negativi sulla salute, il Parlamento ha ottenuto l’introduzione del divieto all’uso delle cosiddette sostanze chimiche persistenti (“forever chemicals”) come i
PFAS negli imballaggi a contatto con gli
alimenti.
Un altro tema di cui si attendeva con apprensione il pronunciamento riguarda le prescrizioni in termini di
riutilizzo e
ricarica, con
obiettivi vincolanti al 2030 e target indicativi al 2040. I negoziatori hanno fissato un obiettivo specifico di riuso per le
bevande alcoliche e
analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande deperibili), pari ad almeno il
10% da raggiungere entro il 2030. Gli obiettivi di riuso riguardano anche imballaggi per il
trasporto e la
vendita (esclusi quelli per merci pericolose o apparecchiature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e quelli
raggruppati.
Gli Stati membri avranno però facoltà di introdurre una
deroga di
cinque anni, a determinate
condizioni. Ad esempio se lo stato membro supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclo da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di
5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio del
2030; oppure se è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di prevenzione rifiuti. Oppure se gli operatori hanno adottato un
piano aziendale di prevenzione e riciclo dei rifiuti che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti previsti dal regolamento. Sono inoltre esentate le
microimprese.
Chi distribuisce bevande e cibi da asporto nell'ambito della ristorazione dovrà offire ai consumatori la possibilità di
portare da casa il proprio
contenitore. Inoltre, questi operatori dovranno impegnarsi a confezionare almeno il
10% dei prodotti in un formato di imballaggio
riutilizzabile, sempre entro il 2030.
Su richiesta del Parlamento, gli Stati membri dovranno anche
incentivare ristoranti, mense, bar, caffetterie e servizi di ristorazione a servire
acqua corrente (ove disponibile, gratuitamente o a un costo di servizio contenuto) in un contenitore riutilizzabile o ricaricabile.
In termini generali,
tutti gli
imballaggi dovranno essere
riciclabili, secondo criteri rigorosi da definire attraverso una legislazione ad hoc. Sono previste alcune esenzioni per legno, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana o cere.
L’accordo provvisorio mantiene gli
obiettivi principali per il 2030 e il 2040 relativi al
contenuto minimo di
riciclato negli imballaggi di plastica. Sono
esentati quelli in plastica
compostabile e gli imballaggi la cui componente in plastica rappresenta
meno del 5% del peso totale dell’imballaggio.La Commissione è chiamata a valutare, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi in
plastica biobased e, sulla base di tale valutazione, a stabilirne i requisiti di
sostenibilità. Secondo le nuove norme, entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la
raccolta differenziata di almeno il
90% delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori per bevande in metallo. Per raggiungere tale obiettivo, sono tenuti a istituire
sistemi di
deposito cauzionale (DRS). I requisiti minimi per i DRS non si applicano ai sistemi già in essere prima dell’entrata in vigore del regolamento, se questi raggiungono l’obiettivo del 90% entro il 2029.Inoltre, si è convenuto
esentare dall'obbligo del deposito su cauzione gli Stati membri che raggiungeranno un tasso di
raccolta differenziata superiore all'
80% nel 2026, purché presentino un piano di attuazione con una strategia per raggiungere una raccolta differenziata generale del 90%.
“Per la prima volta in una legge ambientale, l’UE sta fissando obiettivi per ridurre il consumo di imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato - ha commentato la relatrice, l'eurodeputata belga
Frédérique Ries (nella foto) - . Chiediamo a tutti i settori industriali, ai paesi dell’UE e ai consumatori di fare la loro parte nella lotta contro l’eccesso di imballaggi". Affinché il Regolamento entri in vigore, manca ancora un passaggio formale:
l'approvazione da parte del
Parlamento e del
Consiglio prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’UE. Quindi, il nuovo Regolamento sarà
applicato automaticamente dopo
18 mesi.
© Polimerica - Riproduzione riservata Numero di letture: 232